La Legge 11.08.2014 n.114 Art. 25 comma 6, ha stabilito che ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa. Il comma 6 Bis definisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minori con riconoscimento di invalidità civile e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza di Inps.